1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma, possono non essere vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera. 2. Il paragrafo I non si applica: - quando le merci sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione o - quando il trasporto delle merci per mare, nel contesto di un unico contratto di trasporto, debba essere seguito, oltre il porto di sbarco, da un trasporto terrestre o fluviale soggetto al regime del transito comunitario, a meno che il trasporto oltre tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sotto il regime del Manifesto renano. 3. Qualora le merci siano state vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, gli effetti di tale regime sono sospesi durante la traversata in alto mare. 4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art44 · fonte su Normattiva