1. - A richiesta dell'Amministrazione sanitaria interessata e dopo un'istruttoria appropriata, l'Organizzazione certifica che un aeroporto sanitario situato sul territorio dipendente da tale Amministrazione risponde alle condizioni richieste dal presente Regolamento. 2. - A richiesta dell'Amministrazione sanitaria interessata e dopo un'istruttoria appropriata, l'Organizzazione certifica che la zona di transito diretto di un aeroporto situato in una zona infetta da febbre gialla del territorio dipendente da detta Amministrazione risponde alle condizioni richieste dal presente Regolamento. 3. - L'Organizzazione riesamina periodicamente tale certificazione in collaborazione con l'Amministrazione sanitaria interessata, per accertare il permanere delle condizioni richieste. 4. - Nell'elenco che l'Organizzazione dovra' pubblicare ai sensi dell'art. 21 saranno indicati gli aeroporti che hanno ottenuto le certificazioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art22 · fonte su Normattiva