1. - Le Amministrazioni sanitarie denunciano all'Organizzazione:

  • a)le misure profilattiche che hanno deciso di adottare alle provenienze da una zona infetta nonche' la revoca di tali misure, indicandone la data di entrata in vigore o quella della revoca;
  • b)ogni modifica relativa alle vaccinazioni richieste per i viaggi internazionali; 2. - Tali denunce saranno inoltrate mediante telegramma o telex e, se possibile, prima che sia avvenuta la modifica o prima dell'entrata in vigore o della revoca di tali misure. 3. - Le Amministrazioni sanitarie faranno pervenire una volta all'anno all'Organizzazione, e ad una data da questa ultima fissata, un elenco riassuntivo delle vaccinazioni richieste per i viaggi internazionali. 4. - Le Amministrazioni sanitarie avranno cura di rendere note agli eventuali viaggiatori le misure profilattiche richieste o le loro modifiche avvalendosi della collaborazione, secondo i casi, delle agenzie di viaggio o delle compagnie di navigazione marittima o aerea, con ogni altro mezzo di informazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art8 · fonte su Normattiva