1. - Nell'applicazione delle misure previste dal presente Regolamento, le Autorita' sanitarie terranno conto della presentazione di un certificato valido di vaccinazione contro il colera. 2. - Il vaccino anticolerico utilizzato per la vaccinazione delle persone che effettuino un viaggio internazionale dovra' soddisfare le norme stabilite dall'Organizzazione. 3. - In occasione dell'arrivo da una zona infetta di una persona che effettui un viaggio internazionale, durante il periodo di incubazione, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure:

  • a)se tale persona e' in possesso di un certificato valido di vaccinazione contro il colera, essa puo' essere sottoposta a sorveglianza per un periodo che non puo' superare i cinque giorni a decorrere dalla data di partenza dalla zona infetta;
  • b)se tale persona non e' munita del suddetto certificato essa potra' essere isolata per un periodo di pari durata a quello sopra indicato. 4. - Ogni Amministrazione sanitaria puo' applicare le misure previste nel presente articolo, sia che l'infezione colerica esista oppure no sul suo territorio.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art63 · fonte su Normattiva