1. - L'Organizzazione inviera' a tutte le Amministrazioni sanitarie, non appena possibile e per le vie appropriate a ciascun caso, tutte le informazioni epidemiologiche o di altro genere da esse ricevute in applicazione degli art. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e del paragrafo a) dell'art. 9, nonche' le segnalazioni negative previste dalla lettera b) dell'art. 9; anche le comunicazioni urgenti saranno inviate per telegramma, per telex o per telefono. 2. - I dati epidemiologici supplementari e le altre informazioni di cui l'Organizzazione dispone nel corso della sua attivita' di sorveglianza saranno comunicati, ove necessario, a tutte le Amministrazioni Sanitarie. 3. - L'Organizzazione puo', con il consenso dello Stato interessato, svolgere un'indagine sulle manifestazioni epidemiche di ogni malattia sottoposta al presente Regolamento che costituisce una grave minaccia per i Paesi confinanti o per la salute mondiale. Tali indagini avranno l'obiettivo di aiutare le Autorita' Governative ad adottare le necessarie misure protettive ivi compreso l'invio di una equipe in loco.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
