Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 dell'accordo ed alla clausola finale dello scambio di note.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~approvazione-art2 · fonte su Normattiva