Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, alla clausola finale dello scambio di note di cui alla lettera a), ed all'articolo XVI dell'accordo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~approvazione-art2 · fonte su Normattiva