Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105~art2 · fonte su Normattiva