[1]dell'Organizzazione

[2]In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il Comitato direttivo adottera' tutte le misure necessarie al fine di disporre del patrimonio dell'Organizzazione nel migliore dei modi nell'interesse dei Membri.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Parigi il dodici ottobre millenovecentocinquantatre', in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi dell'Organizzazione che ne inviera' copia certificata conforme a tutti i Firmatari. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;477~accordo-trad-art13 · fonte su Normattiva