1. La presente Convenzione puo' essere sciolta con un voto dell'Assemblea Generale annunciato con almeno sei mesi di anticipo. 2. La presente convenzione termina dodici mesi dopo la data della suddetta decisione, e nel frattempo il Consiglio e' incaricato di sciogliere l'Organizzazione conformemente con il Regolamento generale. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Parigi il 27 gennaio 2021 in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, di cui un originale e' depositato negli archivi del depositario. Il depositario trasmette copie autenticate del testo a tutti i Governi firmatari e aderenti e al Segretario generale dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art22 · fonte su Normattiva