Art. 22 (Traduzione di cortesia)
1. La presente Convenzione puo' essere sciolta con un voto dell'Assemblea Generale annunciato con almeno sei mesi di anticipo. 2. La presente convenzione termina dodici mesi dopo la data della suddetta decisione, e nel frattempo il Consiglio e' incaricato di sciogliere l'Organizzazione conformemente con il Regolamento generale. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Parigi il 27 gennaio 2021 in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, di cui un originale e' depositato negli archivi del depositario. Il depositario trasmette copie autenticate del testo a tutti i Governi firmatari e aderenti e al Segretario generale dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
