L'Organizzazione comprende un Comitato direttivo, un Ufficio esecutivo e una o piu' Commissioni scientifiche istituite in funzione del o dei programmi di ricerche.

  • a)Il Comitato direttivo e' composto dai delegati dei Membri dell'Organizzazione, in ragione di due delegati al massimo per ciascun Membro, scelti, in linea di massima, tra gli esperti che rappresentano gli utenti della fotogrammetria. Le spese di viaggio e le indennita' di soggiorno dei delegati sono normalmente a carico dei Membri. Il Comitato direttivo prende le sue decisioni alla maggioranza dei trequarti dei delegati presenti o rappresentati e votanti, con riserva delle disposizioni del paragrafo b) del successivo articolo 7; ciascun membro dispone di un solo voto. Tuttavia, una decisione sara' valida solo se la maggioranza dei trequarti dei voti validamente espressi corrisponde almeno alla meta' del numero dei Membri. Il Comitato direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente. In caso di parita' dei voti, il voto del Presidente e' decisivo. Il Comitato direttivo stabilisce i problemi da trattare, fissa i programmi, distribuisce i compiti, controlla l'esecuzione del programma concordato. Spetta al Comitato direttivo fissare, se necessario, un regolamento d'ordine interno ed adottare qualunque decisione relativa al buon funzionamento dell'Organizzazione, in particolare per quanto riguarda i termini di trasmissione delle proposte al Comitato direttivo e i diritti di brevetti. Il Comitato direttivo fissa il bilancio e controlla la gestione finanziaria dell'Organizzazione. Il Comitato direttivo nomina i membri dell'Ufficio esecutivo e nomina le Commissioni scientifiche ritenute necessarie per la esecuzione di ciascun programma.
  • b)L'Ufficio esecutivo e' composto da tre persone che in linea di massima dedicano una parte della loro attivita' alla gestione scientifica, tecnica ed amministrativa dell'Organizzazione. Una di queste persone viene designata come Segretario generale dell'Organizzazione, incaricato in particolare delle questioni amministrative e finanziarie. Quest'ultimo riceve il mandato di compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari al funzionamento dell'Organizzazione. L'Ufficio e' responsabile, davanti al Comitato direttivo, dell'esecuzione, entro i termini fissati e secondo le modalita' stabilite, del programma e delle decisioni adottate dal Comitato direttivo. L'Ufficio riceve il mandato dal Comitato direttivo per l'organizzazione e la messa in opera dei programmi di ricerche; ne coordina l'esecuzione, prepara i documenti e i preventivi per il Comitato direttivo e per le Commissioni scientifiche. Segue la realizzazione dei programmi, adotta le misure atte ad evitare ritardi nella loro esecuzione e tiene regolarmente informato il Comitato dei progressi nelle ricerche, dei risultati ottenuti e dell'attivita' delle Commissioni scientifiche. L'Ufficio assiste alle deliberazioni del Comitato direttivo senza partecipare al voto.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;477~accordo-trad-art4 · fonte su Normattiva