Saranno Membri dell'Organizzazione sia le Parti contraenti firmatarie del presente Accordo o che vi avranno aderito in conformita' alle disposizioni del successivo articolo 9, sia i competenti organismi governativi o semi-governativi designati a tale scopo dai loro Governi in ragione di un organismo per ogni Parte contraente.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;477~accordo-trad-art3 · fonte su Normattiva