Saranno Membri dell'Organizzazione sia le Parti contraenti firmatarie del presente Accordo o che vi avranno aderito in conformita' alle disposizioni del successivo articolo 9, sia i competenti organismi governativi o semi-governativi designati a tale scopo dai loro Governi in ragione di un organismo per ogni Parte contraente.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
