Ciascuna Parte Contraente puo' notificare in ogni momento all'altra che essa desidera porre termine al presente Accordo. Tale notifica sara' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO). A seguito di tale notifica, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la denuncia sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Qualora manchi accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, la notifica sara' considerata come ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art13 · fonte su Normattiva