(1) Se una delle Parti Contraenti consideri desiderabile modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo dovra' chiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Tale consultazione, che deve essere condotta tra le Autorita' aeronautiche, iniziera' entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica cosi' concordata entrera' in vigore quando sara' confermato tramite uno Scambio di Note diplomatiche. (2) Il presente Accordo sara' emendato in modo da conformarsi con qualsiasi convenzione generale multinazionale che possa diventare vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art12 · fonte su Normattiva