1. Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte contraente la propria decisione di denunziare il presente accordo; tale notifica verra' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. 2. La denunzia avra' efficacia dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denunzia non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo. 3. Nel caso in cui l'altra Parte contraente non ne accusi ricevuta, la notifica sara' ritenuta esserle pervenuta quindici (15) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avra' ricevuto comunicazione.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
