- 1)In vista dell'applicazione del presente Accordo, la Commissione comunica al Governo i nomi e qualita' dei funzionari, agenti e delle altre persone in servizio o dimoranti al Centro.
- 2)Nel caso in cui la Commissione istituisca una foresteria, all'interno del Centro, la direzione di detta foresteria applica le disposizioni italiane relative alla registrazione degli ospiti.
Testo vigente dal 31 agosto 1960
