ARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Il Governo non porra' alcun ostacolo al transito di queste persone verso/dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo Articolo sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. 2. Il Direttore Generale comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artx · fonte su Normattiva