ARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Il Governo non porra' alcun ostacolo al transito di queste persone verso/dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo Articolo sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. 2. Il Direttore Generale comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
