1. I membri del personale dell'Organizzazione godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunita' dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attivita' compiuta nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni. 2. I membri del personale dell'Organizzazione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia, alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Organizzazione, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identita' prevista dal paragrafo 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie;
- b)diritto di possedere dei conti in valuta straniera e, quando le loro funzioni presso l'Organizzazione avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali conti;
- c)diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento ed entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Organizzazione, in esenzione dai diritti doganali e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale, acquistata alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi;
- d)diritto di esportare nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione, senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso;
- e)esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sui salari, emolumenti ed indennita' che vengono loro versati dall'Organizzazione a titolo di rimunerazione. 3. I membri del personale dell'Organizzazione, nonche' i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorita' italiane una speciale carta di identita' che attesti la loro qualita' e che essi godono dei privilegi e delle immunita' previsti dal presente accordo. 4. Il direttore generale dell'Organizzazione, d'intesa col Ministero degli affari esteri italiano, determinera' le categorie del personale che beneficiano dei privilegi ed immunita' previste nel presente accordo. Il direttore generale notifichera' al Governo italiano dette categorie nonche' i nomi delle persone alle quali si applicheranno tali privilegi ed immunita'. 5. Oltre ai privilegi ed alle immunita' concessi al personale dell'Organizzazione come sopra indicato, e se non di nazionalita' italiana, al direttore generale dell'Organizzazione, ad altro direttore designato dall'assemblea generale, ed eventualmente ad altri funzionari che potranno essere determinati con ulteriore accordo tra le parti contraenti, sono concessi privilegi e facilitazioni analoghi a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici. 6. I privilegi e le immunita' previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il direttore generale dovra' rinunciare all'immunita' di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a giudizio dello stesso direttore generale, l'immunita' stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad essa senza pregiudizio per gli interessi dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1978
