[1]Ciascuno dei Governi firmatari notifichera' al Governo del Principato di Monaco l'avvenuto adempimento da parte sua delle procedure costituzionali richieste per la messa in vigore del presente Accordo; il Governo del Principato di Monaco confermera' immediatamente la data della ricezione delle notifiche ed informera' gli altri Governi firmatari. L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica. Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua messa in vigore, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento. Detta denuncia prendera' effetto tre mesi dopo la sua notifica al Governo depositario che ne informera' subito gli altri Governi firmatari. L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese ed italiana fanno ugualmente fede, verra' depositato presso gli archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, il quale ne rimettera' una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

[2]FATTO a Monaco, il dieci maggio millenovecentosettantasei.

[3]Per il Governo della Repubblica francese Michel PONIATOWSKI

[4]Ministro di Stato, Ministro dell'Interno

[5]Per il Governo della Repubblica italiana Mario PEDINI

[6]Ministro della Ricerca Scientifica

[7]Per il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco Andre' SAINT-MLEUX Ministro di Stato

[8]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;743~accordo-art15 · fonte su Normattiva