Art. 6 (Emendamento n. 1)
[1]Il presente Emendamento entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento. Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 25 marzo 2024
