[1]Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie: - le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o approvazione; - il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; - le date di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 4; - le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore. In fede di cio', i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.

[2]Fatto a Chambin, il 20/12/1994,, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un'unica copia che verra' depositata presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.

[3]Per la Repubblica Federale di Germania Per La Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese Per la Repubblica Italiana Per il Principato di Liechstenstein Per la Repubblica di Slovenia Per la Confederazione Svizzera Per la Comunita' Europea Per il Principato di Monaco

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;18~protocollo-art7 · fonte su Normattiva