1. La Comunita' estende, per i prodotti del Capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio finlandese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio finlandese. 2. In materia di prezzi la Finlandia garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio finlandese che nel Mercato comune dei prodotti del Capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione: - l'osservanza del divieto di concorrenza sleale, - l'osservanza del principio di non discriminazione, - la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita, - l'osservanza delle norme d'allineamento, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto. La Finlandia adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua, i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia. Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, la Finlandia garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'. Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, la Finlandia assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato. La Comunita' ha fornito alla Finlandia l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate. 3. Se le offerte fatte da imprese finlandesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato finlandese e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;383~art19 · fonte su Normattiva