1. La Comunita' estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio norvegese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio norvegese. 2. In materia di prezzi la Norvegia garantisce per quanto riguarda le forniture, sia sul territorio norvegese che nel Mercato comune, dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:
- a)l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
- b)l'osservanza del principio di non discriminazione,
- c)la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita,
- d)l'osservanza delle norme d'allineamento, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto. La Norvegia adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia. Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, la Norvegia garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'. Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, la Norvegia assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato. La Comunita' ha fornito alla Norvegia l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate. 3. a) Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera c) la Norvegia puo', per le forniture effettuate sul territorio norvegese, autorizzare le imprese siderurgiche di sua giurisdizione, a praticare dei prezzi franco destinazione senza riferimento al punto di parita' scelto. In tal caso la Norvegia garantisce che queste imprese pubblichino i prezzi di vendita franco destinazione e le condizioni di vendita stessa.
- b)Nell'osservanza del principio della non discriminazione di cui al paragrafo 2, lettera b) i prezzi franco destinazione devono essere compatibili e coerenti con i prezzi di partenza dal punto di parita' scelto per le consegne sul territorio della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 4. Se le offerte fatte da imprese norvegesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato norvegese e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1, 2 e 3 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
