1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e la condotta di tali aeromobili durante la permanenza all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente. 2. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, il soggiorno e l'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e posta, che riguardano le formalita' di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la materia doganale e le misure sanitarie, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci e posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, mentre si trovano su detto territorio. 3. Le tasse e gli altri diritti per l'utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una parte Contraente saranno percepiti conformemente ai tassi ed alle tariffe Stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Parte Contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art9 · fonte su Normattiva