Art. 10 — Applicazioni delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impegnati in servizi aerei internazionali, o relativi all'impiego di tali aeromobili per servizi aerei nell'ambito del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da tali aeromobili dal momento dell'ingresso nel territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza. Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso e all'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e posta aerei, ivi inclusi i regolamenti riguardanti l'ammissione, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente dal momento dell'arrivo sul territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza.
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
