Ciascuna Parte Contraente conferira' all'impresa designata dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere nei punti indicati nelle tabelle delle rotte, sul territorio dell'altra Parte Contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto fra i cittadini dell'uno e/o dell'altro Paese, necessari per le esigenze dell'impresa designata. Il suddetto personale dovra' osservare le norme che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente cosi' come le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili su tale territorio. Il numero di tale personale sara' fissato in base ad una intesa tra le imprese designate e sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente fornira' l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale, anche per quanto riguarda il soggiorno di tale personale.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art10 · fonte su Normattiva