1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione. 2. Sono egualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale. 3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorita' doganali e che concernono l'importazione in franchigia temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art17 · fonte su Normattiva