1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, su proibizioni e restrizioni, e a condizione che essi siano riesportati. 2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea permanenza nel rispettivo territorio.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
