1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione. 2. Sono egualmente ammessi in franchigia dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale. 3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle convenzioni doganali relative all'importazione temporanea dei veicoli commerciali.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art12 · fonte su Normattiva