1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono avvenire in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile. 2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1 avranno luogo secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
