I trasporti previsti dal presente Accordo sono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente il veicolo che effettua il trasporto sia oggetto di una assicurazione di responsabilita' civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
