L'onere relativo al pagamento delle somme dovute alle persone fisiche e giuridiche indicate nella lista annessa all'Accordo viene complessivamente determinato - tenuto conto di quanto previsto agli articoli II e III dell'Accordo stesso - nella somma di lire italiane 470 milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. L'importo di lire italiane 470 milioni verra' ripartito a cura e con l'osservanza delle modalita' che verranno stabilite dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) - fra i nominativi di cui alla lista allegata all'Accordo, tenuto conto delle somme a credito a fianco di ciascuno indicate. Nel caso in cui le indicazioni di tali nominativi risultassero insufficienti od inesatte, il predetto Ministero ha facolta' di procedere alla liquidazione, a favore degli aventi diritto, delle somme ripartite ai, sensi del precedente comma, previ necessari accertamenti.

Testo vigente dal 17 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1258~art3 · fonte del testo