[1]Articolo III

[2]1. Per il trasporto di quegli emigranti, la cui particolare situazione renda necessario un finanziamento a fondo perduto delle spese di viaggio, il Governo versa al Comitato - in rate anticipate il cui ammontare sara' concordato fra il Governo ed il Comitato - un contributo, a testa, di un importo da determinare nei singoli programmi di cui al punto 2 del precedente articolo 1 fra un minimo di 40 ed un massimo di 80 dollari USA. 2. Per gli emigranti che verranno trasferiti a cura del Comitato mediante prestiti rimborsabili senza interesse, il Governo versera' al Comitato - in rate anticipate il cui ammontare sara' concordato fra il Governo ed il Comitato - i seguenti contributi a scalare: dollari USA 60 a testa per l'anno 1968; dollari USA 50 a testa per l'anno 1969; dollari USA 20 a testa per gli anni dal 1970 in poi. Al fine di facilitare la costituzione di un adeguato capitale di avvio dei Fondi prestiti del Comitato per i rifugiati e per gli emigranti nazionali, il Governo ed il Comitato convengono che le eventuali rimanenze attive, risultanti dai contributi versati dal Governo al Comitato e non utilizzate alla data in cui il presente Accordo entrera' in vigore, siano versate in detti Fondi prestiti. Il Governo ed il Comitato fisseranno di comune accordo le aliquote di tali rimanenze che verranno rispettivamente versate nel Fondo prestiti per gli emigranti nazionali ed in quello per i rifugiati, nonche' i modi ed i programmi secondo i quali le somme cosi' versate nei Fondi saranno utilizzate. Nel caso in cui venisse deciso lo scioglimento del Comitato od il Governo decidesse di recederne, le somme corrisposte dal Governo al Comitato in base al presente punto saranno restituite al Governo, nelle misure e nelle forme in cui esse risulteranno disponibili. 3. Le spese richieste dalle operazioni precedenti allo imbarco degli emigranti sono sostenute in parte direttamente dai competenti servizi del Governo ed in parte dal Comitato. Per la parte di tali spese sostenute dal Comitato, nonche' per quelle afferenti ai servizi tecnici forniti oltremare dal Comitato e che il Governo consideri convenienti per assicurare il miglior insediamento degli emigranti, il Governo stesso versa annualmente al Comitato, a titolo di rimborso forfettario, un contributo il cui importo viene concordato annualmente fra il Governo ed il Comitato sulla base delle spese che questo effettivamente sopporta ai predetti fini. 4. Il Governo partecipa altresi' ai programmi del Comitato che, nel quadro di interventi di interesse per il Governo a favore dei paesi in via di sviluppo, siano intesi a facilitare l'emigrazione e lo stabilimento oltremare di personale qualificato, versando al Comitato a tale titolo un contributo che verra' annualmente concordato fra il Governo ed il Comitato. 5. Le somme che saranno corrisposte dal Governo al Comitato ai sensi del presente articolo costituiranno altrettante aliquote del contributo del Governo al bilancio operativo del Comitato. Le spese che saranno sopportate direttamente dai servizi del Governo ai sensi del primo periodo del punto 3 del presente articolo, ai fini della valutazione della partecipazione finanziaria italiana alle attivita' del Comitato, saranno considerate come ulteriori contributi allo stesso bilancio operativo.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-artiii · fonte su Normattiva