[1]Articolo IV

[2]1. I contributi di cui ai precedenti articoli II e III non potranno annualmente eccedere nel loro complesso l'importo che, prima dell'inizio di ogni anno solare, sara' fissato dal Governo, tenendo conto dell'entita' del contributo al bilancio amministrativo del Comitato e della consistenza dei programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I. 2. L'importo fissato ai sensi del precedente punto I sara' eccezionalmente aumentato dal Governo ad anno solare iniziato, ove cio' fosse reso necessario da circostanze di carattere straordinario collegate a sostanziali modifiche nelle tendenze ed esigenze dei movimenti migratori che interessano l'Italia. 3. Gli importi di cui ai precedenti articoli II e III, per quanto espressi in dollari USA, saranno pagabili in lire italiane od in altre valute concordate fra le parti.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-artiv · fonte del testo