Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Il contributo di cui all'articolo 1 sara' corrisposto in due quote uguali, pagabili all'inizio di ciascun semestre; quello previsto dall'articolo 2 sara' erogato con le modalita' di cui al successivo articolo 5.
Testo vigente dal 12 giugno 1975
