Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versera' ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attivita' dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni e' pari, rispettivamente, al 20% per il 1974, al 30% per il 1975 ed al 40% per gli anni successivi, dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani.

Testo vigente dal 22 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;386~accordo-art2 · fonte su Normattiva