[1]ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ED ALLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DEI COMUNI ITALIANI DI CONFINE.
[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
[3]Desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito; Considerato che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attivita' dipendente in Svizzera; - Tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; Considerando l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli, all'economia dei cantoni nei quali essi lavorano; Considerando l'opportunita' che la Confederazione svizzera ed i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai comuni italiani in questione; Hanno convenuto quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attivita' e' svolta.
Testo vigente dal 22 agosto 1975
