La compensazione finanziaria sara' versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria centrale italiana, intestato al Ministero del tesoro e denominato: "Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani". Le autorita' italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle regioni di confine interessate.
Testo vigente dal 22 agosto 1975
