Almeno una volta l'anno si terra' una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle regioni di cui allo articolo 4, nonche' esponenti designati dai comuni di cui allo stesso articolo 4 e, da parte svizzera, i rappresentanti dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente accordo. In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti comuni.

Testo vigente dal 22 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;386~accordo-art5 · fonte su Normattiva