[1]Il presente accordo e' concluso per la durata di cinque anni. Esso entrera' in vigore non appena avra' avuto luogo lo scambio delle notificazioni constanti che le procedure costituzionali richieste per dare ad esso forza di legge saranno state eseguite da una parte e dall'altra; le sue disposizioni avranno comunque effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974. Il presente accordo fara' parte integrante della convenzione da stipularsi tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

[2]FATTO a Roma il 3 ottobre 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero MARCIONELLI

[3]Per il Governo della Repubblica italiana GRANELLI

[4]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 22 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;386~accordo-art6 · fonte su Normattiva