Il Governo cecoslovacco provvedera' a che alla fine di ogni trimestre a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo sino ad esaurimento del pagamento dovuto ai termini dell'articolo 111 dello stesso accordo, la somma corrispondente al 3% del controvalore ottenuto da tutte le merci esportate verso l'Italia durante il trimestre, venga versata in un conto speciale presso la "Ceskoslovenska obchodni banka a.s. v Praze" la quale a sua volta provvedera' a trasferire la stessa somma, conformemente alle disposizioni dell'accordo di pagamento vigente fra i due Paesi, in un conto speciale in lire, a nome del Ministero del tesoro italiano, appositamente aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi.
Testo vigente dal 24 aprile 1968
