[1]ALLEGATO N. 1

[2]Proposed Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund prepared pursuant to Board of Governors Resolution No. 22-8.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[5]N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.

[6]ALLEGATO N. 1

[7]Proposta di emendamento all'accordo del Fondo monetario internazionale redatto in base alla risoluzione n. 22-8 del Consiglio dei governatori.

[8]A

[9]ARTICOLO INTRODUTTIVO.

[10]Il testo dell'articolo introduttivo e' modificato come segue: "1) Il Fondo monetario internazionale e' costituito e funzionera' in conformita' alle norme del presente Accordo quali sono state adottate in origine e quali risultano modificate successivamente al fine di predisporre uno strumento di facilitazione creditizia basato su diritti speciali di prelievo e di effettuare talune altre modifiche.

  • 2)Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso terra' un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualita' di membro del Fondo attribuira' il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.
  • 3)Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente accordo verranno effettuate attraverso il Conto generale, a meno che non si tratti di operazioni e transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo che verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo".

[11]B

[12]ARTICOLO I. SCOPI

[13]1. - L'articolo I 5) e' modificato come segue: "5) assicurare ai paesi membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilita' temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilita' di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperita' nazionale o internazionale".

[14]2. - L'ultima frase dell'articolo I e' modificata come segue: "In tutte le sue politiche e decisioni, il Fondo si ispirera' agli scopi enunciati in questo articolo".

[15]C

[16]ARTICOLO III. QUOTE E SOTTOSCRIZIONI

[17]1. - La sezione 2 e' modificata come segue: "SEZIONE 2. - Revisione delle quote. Ad intervalli massimi di cinque anni, il Fondo effettuera' una revisione generale delle quote dei paesi membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporra' la modifica. Esso potra' anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, su richiesta del paese membro interessato, la modifica della sua quota. Per qualsiasi modifica delle quote proposte a seguito di una revisione generale, sara' necessaria una maggiorazione dell'85 per cento dei voti complessivi e per qualunque altra modifica sara' necessaria una maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi. Nessuna quota sara' modificata senza il consenso del paese membro interessato".

[18]2. - Il seguente comma c) sara' aggiunto alla sezione 4. Versamenti in caso di modifica delle quote. "c) Per qualsiasi decisione relativa al versamento degli aumenti delle quote, proposti a seguito di una revisione generale o all'attenuazione degli effetti di questo versamento, sara' necessaria una maggiorazione dell'85 per cento dei voti complessivi".

[19]D

[20]ARTICOLO IV. PARITA' DELLE MONETE

[21]1. - La sezione 7 e' modificata come segue: "SEZIONE 7. - Modifiche uniformi di parita' monetaria. Nonostante il disposto della sezione 5 b) di questo articolo, il Fondo puo', a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, effettuare modifiche proporzionali uniformi nella parita' delle monete di tutti i paesi membri. Tuttavia, la parita' della moneta di un paese membro non potra' essere modificata ai sensi di questa disposizione qualora, entro 72 ore dalla decisione del Fondo, il paese membro informi il Fondo di essere contrario alla modifica della parita' della moneta secondo tale decisione".

[22]2. - Il comma d) della sezione 8, Conservazione del valore aureo delle attivita' del Fondo, e' modificato come segue: "d) Le disposizioni di questa sezione si applicheranno in caso di una modifica uniforme e proporzionale nelle parita' monetarie di tutti i paesi membri, a meno che all'atto dell'effettuazione di detta modifica, il Fondo non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi".

[23]E

[24]ARTICOLO V. OPERAZIONI COL FONDO

[25]1. - Il comma a), capoverso terzo della sezione 3, Condizioni che regolano l'uso delle risorse del Fondo, e' modificato come segue: "3) che l'acquisto proposto venga effettuato contro quota-oro oppure non abbia l'effetto di accrescere la disponibilita' del Fondo nella valuta del paese membro acquirente in misura superiore al 25 per cento della sua quota nel periodo di dodici mesi precedente l'acquisto, o di portare tali disponibilita' ad eccedere il 200 per cento della quota del paese membro".

[26]2. - I seguenti comma e) e d) saranno aggiunti alla sezione 3: "c) L'utilizzo delle risorse del Fondo da parte dei paesi membri sara' conforme agli scopi del Fondo. Il Fondo adottera', nell'utilizzo delle proprie risorse, politiche suscettibili di aiutare i paesi membri a risolvere i loro problemi di bilance dei pagamenti in modo conforme agli scopi del Fondo, e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'utilizzo delle proprie risorse". "d) Il Fondo prendera' in esame qualunque dichiarazione fatta da un paese membro in conformita' al comma a) di cui sopra per stabilire se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente Accordo ed alle politiche adottate ai sensi di tali disposizioni, tenendo presente che non potranno essere contestati acquisti proposti nella quota-oro".

[27]3. La prima frase del comma b) della sezione 7, riacquisto da parte di un paese membro della propria moneta in possesso del Fondo, e' modificata come segue: "b) Alla fine di ogni esercizio finanziario del Fondo, ciascun paese membro riacquistera' dal Fondo, ricorrendo a qualunque tipo di riserva monetaria, secondo le disposizioni dell'allegato B, una parte delle disponibilita' del Fondo nella sua moneta alle seguenti condizioni:

  • 1)ogni membro utilizzera', nel riacquisto della propria valuta dal Fondo, un importo delle sue riserve monetarie pari in valore ai seguenti mutamenti intervenuti nel corso dell'esercizio: la meta' di ogni aumento verificatosi nelle disponibilita' del Fondo nella sua valuta, piu' meta' dell'aumento, o meno meta' della diminuzione, verificatasi nelle riserve monetarie del paese membro; oppure, se le disponibilita' del Fondo nella sua valuta sono diminuite, la meta' dell'aumento delle sue riserve monetario meno la meta' della diminuzione delle disponibilita' del Fondo nella valuta di tale paese membro".

[28]4. - Il comma c) della sezione 7 e' modificato come segue: "L'effettuazione dei conguagli indicati al comma b) di cui sopra non deve essere portata ad un punto in cui:

  • 1)le riserve monetarie di un paese membro siano al disotto del 150 per cento della sua quota, ovvero
  • 2)la disponibilita' del Fondo nella valuta del paese membro sia inferiore al 75 per cento della sua quota, ovvero
  • 3)le disponibilita' del Fondo in qualsiasi valuta che debba essere usata per il riacquisto, siano superiori al 75 per cento della quota del paese membro interessato;
  • 4)l'ammontare riacquistato sia superiore al 25 per cento della quota del paese membro interessato".

[29]5. - Il seguente comma d) sara' aggiunto alla sezione 7:

  • d)Il Fondo puo', a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, rivedere le percentuali stabilite al comma e) primo e quarto di cui sopra nonche' rivedere e completare le norme enunciate nei paragrafi I, comma c), d) ed e) e 2, comma b) dell'allegato B.

[30]6. - Il comma a) della sezione 8, Provvigioni, e' modificato come segue: "a) Il paese membro che acquisti dal Fondo valuta di un altro paese membro in cambio della propria paghera', in aggiunta al prezzo di parita', una provvigione, uguale per tutti i paesi membri, che non sara' ne' inferiore a 0,5 per cento ne' superiore a 1 per cento, secondo cio', che stabilira' il Fondo con la riserva che il Fondo potra', a sua discrezione, richiedere una provvigione inferiore a 0,5 per cento su tutti gli acquisti sulla quota-oro".

[31]7. - La seguente sezione sara' aggiunta all'articolo V Sezione 9, Remunerazione:

  • a)Il Fondo corrispondera' una remunerazione, ad un tasso uniforme per tutti i paesi membri, sull'ammontare rappresentato dall'eccedenza del 75 per cento della quota di un paese membro in rapporto alla media delle disponibilita' del Fondo nella valuta di tale paese membro, con la riserva che non si terra' conto delle disponibilita' superiori al 75 per cento della quota. Il tasso di tale remunerazione sara' di 1,50 per cento l'anno ma il Fondo potra', a sua discrezione, aumentare o ridurre tale tasso, con riserva che sara' necessaria una maggioranza del 75 per cento dei voti complessivi per ogni aumento al di sopra del 2 per cento annuo e per ogni riduzione al di sotto dell'1 per cento annuo.
  • b)Questa remunerazione sara' corrisposta in oro o nella valuta del paese membro, secondo la decisione del Fondo.

[32]F

[33]ARTICOLO VI. TRASFERIMENTI DI CAPITALI

[34]Il comma a) della sezione 1, utilizzo delle risorse del Fondo per trasferimenti di capitali, e' modificato come segue: "Nessun paese membro puo' fare uso delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali salvo il disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo potra' invitare il paese membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il paese membro non esercita adeguati controlli, il Fondo puo' dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo". La sezione 2, Disposizioni speciali per trasferimenti di capitali, e' modificata come segue: "Ogni paese membro sara' autorizzato ad effettuare acquisti nella quota-oro per far fronte a trasferimenti di capitali".

[35]G

[36]ARTICOLO XII. ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

[37]1. - Nella sezione 2, Consiglio dei governatori, i capoversi secondo e terzo del comma b) sono modificati come segue:

  • 2)Approvare una revisione delle quote o adottare decisioni relative al versamento degli aumenti delle quote proposte a seguito di una revisione generale di tali quote o all'attenuazione degli effetti di questo versamento.
  • 3)Approvare una modifica uniforme nella parita' delle monete di tutti i paesi membri o decidere, una volta effettuata tale modifica, che non si applicheranno le disposizioni relative al mantenimento del valore oro delle disponibilita' del Fondo".

[38]2. - I seguenti capoversi saranno aggiunti alla sezione 2, comma b): "9) Rivedere le disposizioni relative al riacquisto o rivedere e completare le norme per la ripartizione dei riacquisti fra i diversi tipi di riserve". "10) Trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale".

[39]3. - Il titolo della sezione 6 e' modificato come segue: "Riserve e distribuzione del reddito netto".

[40]4. - Il comma b) della sezione 6 e' modificato come segue: "b) Qualora si proceda alla distribuzione del reddito netto di un esercizio, si distribuira' dapprima per tale esercizio ai paesi membri aventi diritto di ricevere una remunerazione ai sensi dell'articolo V, sezione 9, un ammontare pari all'eccedenza del 2 per cento annuo in rapporto ad ogni remunerazione corrisposta per quest'esercizio. Il reddito netto di questo esercizio superiore a questo ammontare sara' ripartito fra tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote. I versamenti saranno effettuati nelle valute dei paesi membri".

[41]5. - Il seguente comma c) sara' aggiunto alla sezione 6:

  • c)Il Fondo potra' trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale.

[42]H

[43]ARTICOLO XVIII. INTERPRETAZIONE

[44]L'articolo XVIII, comma b) e' modificato come segue: "b) In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione, ai sensi del comma a) di cui sopra, qualsiasi membro potra' richiedere, nei tre mesi successivi alla data di questa decisione, che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori la cui decisione sara' definitiva. Qualunque questione deferita al Consiglio dei governatori verra' esaminata da un Comitato di interpretazione del Consiglio dei governatori. Ogni membro di tale Comitato avra' diritto ad un voto. Il Consiglio dei governatori determinera' la composizione, le procedure e le maggioranze di voto per tale Comitato. Ogni decisione adottata da tale Comitato sara' considerata come una decisione del Consiglio dei governatori a meno che il Consiglio non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio, il Fondo puo' agire, nella misura in cui lo ritenga necessario, sulla base della decisione del Consiglio dei direttori esecutivi".

[45]I

[46]ARTICOLO XIX. SPIEGAZIONE DEI TERMINI

[47]1. - L'articolo XIX, comma a) viene modificato come segue: "a) Riserve monetarie di un paese membro sono le sue disponibilita' ufficiali in oro, in valute convertibili di altri paesi membri e in valute dei paesi non membri specificate dal Fondo".

[48]2. - L'articolo XIX, comma e) e' modificato come segue: "e) Le somme considerate come disponibilita' ufficiali detenute da altre istituzioni ufficiali e da altre banche ai sensi del citato comma c), saranno comprese nelle riserve monetarie dei paesi membri".

[49]3. - All'articolo XIX andra' aggiunta la seguente definizione: "j) Per acquisto nella quota-oro deve intendersi quello effettuato da parte di un paese membro, della valuta di un altro paese membro contro propria moneta, purche' tale acquisto non abbia l'effetto di portare le disponibilita' del Fondo, espresse in moneta di tale paese membro, ad oltre il 100 per cento della sua quota. Resta inteso, tuttavia, che ai fini di questa definizione, il Fondo puo' escludere gli acquisti e le disponibilita' dipendenti da politiche relative all'utilizzo delle sue risorse per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni nelle esportazioni".

[50]J

[51]ARTICOLO XX.

[52]DISPOSIZIONI FINALI

[53]I. - Il titolo dell'articolo XX verra' sostituito con il seguente:

[54]"DISPOSIZIONI INIZIALI"

[55]K

[56]Gli articoli da XXI a XXXII che seguono vanno aggiunti all'articolo XX:

[57]ARTICOLO XXI.

[58]DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[59]SEZIONE 1. - Autorizzazione ad assegnare diritti speciali di prelievo. Al fine di integrare, se e nella misura in cui si rendera' necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo e' autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo ai paesi membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.

[60]SEZIONE 2. - Unita' di valore. L'unita' di valore in cui verranno espressi i diritti speciali di prelievo equivarra' a 0,888 671 grammi di oro fino.

[61]ARTICOLO XXII.

[62]CONTO GENERALE E CONTO SPECIALE DI PRELIEVO

[63]SEZIONE 1. - Separazione delle operazioni e delle transazioni. Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni del Fondo autorizzate dal presente Accordo o in virtu' di questo, saranno effettuate attraverso il Conto generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dall'articolo XXIII, sezione 2, saranno effettuate attraverso sia il Conto generale che il Conto speciale di prelievo.

[64]SEZIONE 2. - Separazione delle attivita' e dei beni. Tutte le attivita' ed i beni che appartengono al Fondo saranno iscritti nel Conto generale ad eccezione delle disponibilita' e dei beni acquistati ai sensi degli articoli XXX e XXXI e degli allegati H ed I, i quali saranno iscritti nel Conto speciale di prelievo. Le disponibilita' ed i beni iscritti in uno di questi due conti non potranno, in alcun caso, essere utilizzati per adempiere od ottemperare agli obblighi ed agli impegni sottoscritti dal Fondo, ne' per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e di transazioni effettuate attraverso l'altro conto. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Conto speciale di prelievo saranno pagate dal Fondo sul Conto generale, che verra' rimborsato periodicamente mediante la ripartizione di tali spese tra i partecipanti ai sensi dell'articolo XXVI, sezione 4, dopo una ragionevole valutazione delle stesse spese.

[65]SEZIONE 3. - Registrazioni ed informazioni. Le variazioni nelle disponibilita' in diritti speciali di prelievo avranno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Conto speciale di prelievo. I partecipanti notificheranno al Fondo in base a quali disposizioni del presente Accordo saranno utilizzati diritti speciali di prelievo, il Fondo potra' richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritiene necessaria all'adempimento delle sue funzioni.

[66]ARTICOLO XXIII.

[67]PARTECIPANTI ED ALTRI POSSESSORI DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[68]SEZIONE 3. - Partecipanti. Ogni membro del Fondo acquisira' la qualifica di partecipante al Conto speciale di prelievo a partire dalla data in cui avra' depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformita' alle leggi del suo paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo e di avere adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avra' la qualifica di partecipante prima dell'entrata in vigore degli articoli da XXI a XXXII e degli allegati da F a I, e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il 75 per cento del totale delle quote.

[69]SEZIONE 2. - Possesso da parte del Conto generale. Il Fondo potra' accettare e detenere diritti speciali di prelievo nel Conto generale e utilizzarli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

[70]SEZIONE 3. - Altri possessori. Con una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potra':

  • 1)attribuire la qualifica di possessore a paesi non membri, a paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di piu' di un paese membro;
  • 2)stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori potranno essere autorizzati ad accettare, detenere ed utilizzare diritti speciali di prelievo, in operazioni e transazioni con i partecipanti, e
  • 3)stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti potranno effettuare operazioni e transazioni con i suddetti possessori. I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo ai fini dell'utilizzo dei diritti speciali di prelievo da parte dei possessori suddetti e dei partecipanti dovranno essere nelle operazioni e transazioni con i predetti possessori, conformi alle disposizioni del presente Accordo.

[71]ARTICOLO XXIV.

[72]ASSEGNAZIONE ED ANNULLAMENTO DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[73]SEZIONE 1. - Principi e considerazioni che regolano la assegnazione e l'annullamento.

  • a)Per ogni decisione relativa all'assegnazione ed all'annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cerchera' di soddisfare il fabbisogno totale di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si rendera' necessario e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi e di evitare la stasi economica e la dell'azione, cosi' come ogni eccedenza di domanda e l'inflazione nel mondo.
  • b)La prima decisione di assegnazione di diritti speciali di prelievo terra' conto, come considerazioni particolari, di una valutazione collettiva dell'esistenza di una necessita' globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti, nonche' di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

[74]SEZIONE 2. - Assegnazione e annullamento.

  • a)Le decisioni del Fondo relative all'assegnazione e all'annullamento dei diritti speciali di prelievo, saranno prese per periodi di base consecutivi e la cui durata sara' di cinque anni. L'inizio del primo periodo di base coincidera' con il giorno in cui verra' decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o con quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avverranno ad intervalli annuali.
  • b)Le assegnazioni saranno espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo verranno espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali saranno uguali per tutti i partecipanti.
  • c)Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo potra' stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai comma a) e b) di cui sopra, che:
  • 1)la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni, oppure che
  • 2)le assegnazioni e gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno, oppure che
  • 3)la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.
  • d)Un paese membro che ottenga la qualifica di partecipante dopo che un periodo di base sia gia' iniziato, ricevera' assegnazioni a partire dall'inizio del periodo di base durante il quale verranno effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui avra' acquisito la qualifica di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante potra' cominciare a ricevere le assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualifica di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualifica di partecipante nel corso di un periodo di base, dovra' ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo, e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai comma b) o c) di cui sopra, il Fondo fissera' la base sulla quale tali assegnazioni saranno attribuite al suddetto partecipante.
  • e)Ogni partecipante ricevera' le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli saranno attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:
  • 1)il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione e,
  • 2)prima della effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che - in base a quella decisione - gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo puo' decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.
  • f)Qualora alla data di entrata in vigore di un annullamento, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che devono essere annullati, egli eliminera' il proprio saldo negativo nel piu' breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consultera' con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell'annullamento verranno detratti dal suo saldo negativo ed annullati.

[75]SEZIONE 3. - Circostanze importanti ed impreviste. Il Fondo avra' la facolta' di variare le quote o la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno o causa di circostanze importanti ed impreviste.

[76]SEZIONE 4. - Decisioni relative ad assegnazioni ed annullamenti.

  • a)Le decisioni di cui alla sezione 2, a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo saranno prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentiti i Direttori esecutivi.
  • b)Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, a) del presente articolo, procedera' a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accertera' che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; subito dopo la istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato cio', egli formulera' una proposta per la prima assegnazione.
  • c)Il Direttore generale avanzera' proposte:
  • 1)almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;
  • 2)nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito alla assegnazione o all'annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato paragrafo b);
  • 3)allorche', ai sensi della sezione 3 del presente articolo, riterra' auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure
  • 4)al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi; con la riserva che se, ai sensi dei suindicati capoversi 1), 3) o 4), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo, goda di una ampia adesione tra i partecipanti in conformita' del comma b) di cui sopra, ne riferira' al Consiglio dei governatori e direttori esecutivi.
  • d)Una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi sara' richiesta per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.

[77]ARTICOLO XXV.

[78]OPERAZIONI E TRANSAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[79]SEZIONE 1. - Utilizzo dei diritti speciali di prelievo. I diritti speciali di prelievo potranno essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente Accordo.

[80]SEZIONE 2. - Transazioni fra partecipanti.

  • a)Ogni partecipante sara' autorizzato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante scelto ai sensi della sezione 5 di questo articolo.
  • b)Un partecipante, d'accordo con un altro partecipante, potra' utilizzare i propri diritti speciali di prelievo:
  • 1)al fine di ottenere un ammontare equivalente della propria moneta detenuta dall'altro partecipante; oppure
  • 2)al fine di ottenere un ammontare equivalente di valuta dall'altro partecipante in ogni transazione, prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della posizione dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo; che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza delle condizioni enunciate nella sezione 3, a) del presente articolo da parte dell'altro partecipante; oppure che ravvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'ammontare di diritti speciali di prelievo detenuto dai due partecipanti. Il Fondo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, potra' prescrivere transazioni o categorie di transazioni non previste dalla presente disposizione. Ogni transazione o categoria di transazioni prescritta dal Fondo ai sensi del presente capoverso 2) dei comma b) dovra' essere conforme alle altre disposizioni contenute nel presente Accordo e all'uso adeguato dei diritti speciali di prelievo ai sensi del presente Accordo.
  • c)Il partecipante che fornisca valuta ad un altro partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo, ricevera' una somma corrispondente di diritti speciali di prelievo.

[81]SEZIONE 3. - Condizioni dell'esistenza di un bisogno di bilancia dei pagamenti.

  • a)Nelle transazioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, e salvo quanto altrimenti previsto nel seguente comma c), un partecipante potra' utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione dell'andamento delle sue riserve ufficiali in oro, valute e diritti speciali di prelievo, ed altresi' in funzione della sua posizione di riserva nel Fondo; e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve tra diritti speciali di prelievo da un lato e oro valute e posizione di riserva presso il Fondo dall'altro.
  • b)Non si potra' contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo potra' muovere i propri rilievi a qualsiasi partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta sarebbe passibile delle sanzioni previste dall'articolo XXIX, sezione 2, comma b).
  • c)I partecipanti potranno utilizzare i diritti speciali di prelievo senza osservare i principi stabiliti al comma a) di cui sopra, al fine di ottenere da un altro partecipante un ammontare equivalente di valuta nel corso di ogni transazione qualsiasi prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza, da parte dell'altro partecipante, del principio enunciato al comma a) di cui sopra, oppure che avvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'importo di diritti speciali di prelievo detenuti dai due partecipanti.

[82]SEZIONE 4. - Obbligo di fornire valuta. Ogni partecipante designato dal Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, fornira', a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, a) del presente articolo, valuta convertibile di fatto. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non puo' superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilita' di diritti speciali di prelievo in eccesso della sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o quel limite piu' elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo. Ogni partecipante potra' fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni piu' elevato limite convenuto.

[83]SEZIONE 5. - Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta.

  • a)Il Fondo fara' si che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, ai) e 4 del presente articolo. Tale designazione avverra' in conformita' ai seguenti principi generali, integrati da quegli altri criteri che volta a volta il Fondo riterra' opportuno adottare:
  • 1)Un partecipante potra' essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde e' sufficientemente forte; il che non esclude tuttavia la possibilita' di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti verranno designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra questi delle disponibilita' in diritti speciali di prelievo;
  • 2)un partecipante potra' essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilita' in diritti speciali di prelievo, o per compensare l'effetto della non-osservanza dei principi enunciati nella sezione 3, a) del presente articolo;
  • 3)nella designazione dei partecipanti, il Fondo accordera' di norma la priorita' a quelli che abbiano necessita' di acquistare diritti speciali di prelievo per poter raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2) di cui sopra.
  • b)Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una distribuzione equilibrata delle disponibilita' in diritti speciali di prelievo, in conformita' al comma a), capoverso 1) di cui sopra, il Fondo applichera' le norme in materia di designazione enunciate nell'allegato F o le norme che potranno venire adottate ai sensi del seguente comma c).
  • c)Le norme di designazione saranno oggetto di riesame prima della fine del primo e di ogni altro successivo periodo di base, ed il Fondo potra' adottare nuove norme a seguito di tali riesami. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continueranno ad applicarsi le regole in vigore al momento del riesame.

[84]SEZIONE 6. - Ricostituzione.

  • a)I partecipanti che utilizzeranno i loro diritti speciali di prelievo dovranno ricostituire le loro disponibilita' in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell'allegato G o di ogni altra norma che venisse adottata ai sensi del seguente comma b).
  • b)Le norme riguardanti la ricostituzione verranno riesaminate prima della fine del primo e di ogni successivo periodo di base e nuove norme verranno, se necessario, adottate. Qualora non vengano stabilite nuove norme o non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continueranno ad applicarsi quelle in vigore al momento del riesame. Per la adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione e' richiesta la maggioranza dell'85 per cento del totale dei voti dei partecipanti.

[85]SEZIONE 7. - Operazioni e transazioni effettuate attraverso il Conto generale.

  • a)I diritti speciali di prelievo saranno compresi nelle riserve monetarie dei paesi membri, quali sono state definite dall'articolo XIX, ai fini dell'articolo III, sezione 4, a) dell'articolo V, sezione 7, b) e c), dell'articolo V, sezione 8, f) e dell'allegato B, 1. Il Fondo potra' decidere che nel calcolo delle riserve monetarie e del loro aumento nel corso di ogni anno, ai fini dell'articolo V, sezione 7, b) e c), non sia tenuto conto di aumenti o di diminuzioni di tali riserve monetarie risultanti da assegnazioni o annullamenti di diritti speciali di prelievo avvenuti nel corso dell'anno.
  • b)Il Fondo accettera' diritti speciali di prelievo:
  • 1)nelle operazioni di riacquisto effettuate con diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b); e
  • 2)nelle operazioni di rimborso ai sensi dell'articolo XXVI, sezione 4.
  • c)Nella misura in cui decidera' di farlo, il Fondo accettera' speciali diritti di prelievo:
  • 1)in pagamento di provvigioni, e
  • 2)nelle operazioni di riacquisto, diverse da quelle effettuate ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b) in proporzioni che saranno, per quanto possibile, uguali per tutti i paesi membri.
  • d)Il Fondo potra', qualora lo ritenga utile ai fini della reintegrazione delle sue disponibilita' nella valuta di un partecipante, e previa consultazione con esso sulle altre misure di reintegrazione ai sensi dell'articolo VII, sezione 2, richiedere che il partecipante fornisca la sua valuta in cambio di diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale, subordinatamente a quanto previsto nella sezione 4 del presente articolo. Nel reintegrare le sue disponibilita' con diritti speciali di prelievo, il Fondo terra' conto dei principi di designazione enunciati nella sezione 5 del presente articolo.
  • e)Nella misura in cui un partecipante puo' ricevere diritti speciali di prelievo nel corso di una transazione prescritta dal Fondo allo scopo di favorire la ricostituzione, da parte di detto partecipante, delle sue disponibilita' ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo, di evitare o di ridurre un saldo negativo o di compensare l'effetto di una sua non-osservanza dei principi enunciati nella sezione 3, a) del presente articolo, il Fondo potra' fornire al partecipante stesso, contro oro o altra valuta accettabile dal Fondo, diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale.
  • f)Il Fondo potra' fare uso di diritti speciali di prelievo in accordo con il partecipante in tutte le altre operazioni e transazioni che effettuera' attraverso il Conto generale.
  • g)In connessione con le operazioni e le transazioni considerate dalla presente sezione, il Fondo avra' la facolta' di riscuotere provvigioni ragionevoli uguali per tutti i partecipanti.

[86]SEZIONE 8. - Tassi di cambio.

  • a)I tassi di cambio per le operazioni e per le transazioni tra partecipanti saranno tali che un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ricevera' lo stesso valore qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adottera' le norme necessarie a rendere operante questo principio.
  • b)Il Fondo consultera' il partecipante circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.
  • c)Ai fini della presente disposizione, il termine "partecipante" comprende anche il partecipante uscente.

[87]ARTICOLO XXVI.

[88]CONTO SPECIALE DI PRELIEVO INTERESSI E PROVVIGIONI

[89]SEZIONE 1. - Interessi. Sulle disponibilita' di diritti speciali di prelievo verra' corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo versera' ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

[90]SEZIONE 2. - Provvigioni. Il Fondo percepira', da ogni partecipante, provvigioni ad un tasso uguale per tutti i partecipanti, sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute, aumentato dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

[91]SEZIONE 3. - Tassi d'interesse e di provvigioni. Il tasso d'interesse, che sara' stabilito nell'1 e mezzo per cento annuo, sara' uguale a quello delle provvigioni. Il Fondo potra' a sua discrezione aumentare o ridurre tale tasso, che non dovra' pero' essere superiore al piu' elevato dei due seguenti valori, e cioe', il 2 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'articolo V, sezione 9, ne' inferiore al piu' basso dei due seguenti valori, e cioe' l'1 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'articolo V, sezione 9.

[92]SEZIONE 4. - Ripartizione delle spese. Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'articolo XXII, sezione 2, il Fondo effettuera' a questo scopo prelevamenti allo stesso tasso sulle assegnazioni cumulative nette di tutti i partecipanti.

[93]SEZIONE 5. - Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa. L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa saranno pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, dovra' e avra' diritto di ottenerli a sua scelta contro oro o contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata col Fondo attraverso il Conto generale. Nel caso gli sia impossibile ottenere per questa via un ammortamento sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante dovra' e potra' ottenerli da un partecipante a cio' designato dal Fondo contro valuta convertibile di fatto. I diritti speciali di prelievo acquistati da un partecipante dopo la scadenza del pagamento verranno dedotti dalle sue provvigioni non pagate, ed annullati.

[94]ARTICOLO XXVII. AMMINISTRAZIONE DEL CONTO GENERALE E DEL CONTO SPECIALE DI PRELIEVO

  • a)Il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo verranno amministrati in conformita' alle disposizioni dell'articolo XII, tenuto conto di quanto segue:
  • 1)il Consiglio dei governatori puo' delegare i Direttori esecutivi ad esercitare tutti i propri poteri in materia di diritti speciali di prelievo, tranne quelli previsti dall'articolo XXIII, sezione 3; dall'articolo XXIV, sezione 2, comma a), b) e c), e sezione 3, dalla penultima frase dell'articolo XXV, sezione 2, comma b), dall'articolo XXV, sezione 6, comma b) e dall'articolo XXXI, comma a).
  • 2)Per le riunioni del Consiglio dei governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo si terra' conto, ai fini delle convocazioni e per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti richiesta, delle richieste o della presenza e dei voti dei Governatori nominati dai paesi membri partecipanti.
  • 3)Per le decisioni dei Direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori nominati od eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori avra' diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato o ai paesi membri partecipanti con i cui voti e' stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti richiesta, si terra' conto soltanto della presenza dei Direttori nominati od eletti dai paesi membri partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi.
  • 4)Per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'articolo XXII, sezione 2, e per stabilire se una questione interessi nello stesso tempo ai due conti o soltanto al Conto speciale di prelievo, le decisioni verranno prese come se si trattasse esclusivamente del Conto generale. Le decisioni relative all'accettazione o al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso sia il Conto generale sia il Conto speciale di prelievo, saranno adottate in base alle maggioranze richieste per le decisioni relative alle questioni che concernono ciascuno dei due conti. Cio' sara' indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Conto speciale di prelievo.
  • b)Oltre ai privilegi ed alle immunita' accordati ai sensi dell'articolo IX del presente Accordo, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e transazioni di cui saranno oggetto non saranno sottoposti ad imposte di alcun genere.
  • c)Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo su problemi concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo verra' sottoposta ai Direttori esecutivi, in conformita' all'articolo XVIII, comma a), soltanto su richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi avranno deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Conto speciale di prelievo, solo un partecipante potra' richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo XVIII, comma b). Il Consiglio dei governatori decidera' se un Governatore nominato da un paese membro che non abbia la qualifica di partecipante avra' diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Conto speciale di prelievo.
  • d)Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Conto speciale di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Conto speciale di prelievo, tale divergenza verra' sottoposta ad arbitrato in conformita' alle procedure previste dall'articolo XVIII, comma c).

[95]ARTICOLO XXVIII. OBBLIGHI GENERALI DEI PARTECIPANTI

[96]Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Conto speciale di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformita' al presente Accordo.

[97]ARTICOLO XXIX.

[98]SOSPENSIONE DELLE TRANSAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[99]SEZIONE 1. - Disposizioni di emergenza. Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, i Direttori esecutivi, con votazione unanime, possono sospendere per un periodo non superiore a centoventi giorni l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventeranno esecutive le disposizioni di cui all'articolo XVI, sezione 1, comma b), c) e d).

[100]SEZIONE 2. - Mancato adempimento degli obblighi.

  • a)Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante agli obblighi di cui all'articolo XXV, sezione 4, il Fondo potra' sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.
  • b)Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante ad uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo potra' sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.
  • c)Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, il partecipante sara' informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sara' data la possibilita' di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato in tal modo degli addebiti mossigli ai sensi del comma a) di cui sopra, si asterra' dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sara' risolta.
  • d)Le sospensioni decise ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, o le limitazioni imposte ai sensi del comma c) di cui sopra, non avranno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'articolo XXV, sezione 4.
  • e)Il Fondo potra', in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma a) o b) di cui sopra; tuttavia una sospensione imposta ad un partecipante ai sensi del comma b) - per inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo XXV, sezione 6, comma a) - non potra' essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante dovra' avere ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.
  • f)Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sara' sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facolta' ad utilizzare risorse del Fondo ai sensi dell'articolo IV, sezione 6, dell'articolo V, sezione 5, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XV, sezione 2, comma a). L'articolo XV, sezione 2, non verra' applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

[101]ARTICOLO XXX.

[102]CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

[103]SEZIONE 1. - Diritto di porre termine alla partecipazione.

  • a)Ogni partecipante potra' porre termine alla partecipazione al Conto speciale di prelievo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. La cessazione della partecipazione diventera' operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.
  • b)Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Conto speciale di prelievo.

[104]SEZIONE 2. - Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione.

  • a)Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, cesseranno tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi del seguente comma c) al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'allegato H. L'interesse e le commissioni maturate alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo.
  • b)Il Fondo sara' tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo sara' obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonche' di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Conto speciale di prelievo. Questi impegni verranno compensati tra loro, e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che serviranno per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, verra' annullato.
  • c)Sara' concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente ed il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che potrebbe sussistere dopo la compensazione di cui al precedente comma b). Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo verranno applicate le norme di cui all'allegato H.

[105]SEZIONE 3. - Interessi e provvigioni. A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrispondera' un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e questo ultimo paghera' le provvigioni sull'ammontare complessivamente dovuto al Fondo, alle scadenze e ai tassi stabiliti dall'articolo XXVI. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente avra' diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta convertibile di fatto, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante scelto dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante scelto ai sensi dell'articolo XXV, sezione 5, o mediante accordo con un altro detentore.

[106]SEZIONE 4. - Regolamento degli obblighi verso il Fondo. Il Fondo utilizzera' l'oro o la valuta ricevuti dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilita' in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui l'oro o la valuta sono ricevuti dal Fondo. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, saranno annullati.

[107]SEZIONE 5. - Liquidazione degli obblighi verso un partecipante uscente. Quando il Fondo dovra' riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto verra' effettuato con valuta o con oro forniti dai partecipanti scelti dal Fondo. Questi partecipanti verranno scelti in conformita' ai principi enunciati nell'articolo XXV, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornira', a sua scelta, al Fondo valuta del partecipante uscente, valuta convertibile di fatto oppure oro, e ricevera' in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente potra' utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta, valuta convertibile di fatto, oppure oro da un qualsiasi altro possessore.

[108]SEZIONE 6. - Transazioni sul Conto generale. Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo potra' decidere che questi:

  • 1)utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale, per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto, a scelta del Fondo, oppure
  • 2)acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, oppure di oro, per effettuare il pagamento di ogni provvigione o di ogni somma dovuta in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato H.

[109]ARTICOLO XXXI.

[110]LIQUIDAZIONE DEL CONTO SPECIALE DI PRELIEVO

  • a)Si potra' procedere alla liquidazione del Conto speciale di prelievo soltanto a seguito di decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove i Direttori esecutivi riconoscano la necessita' che si provveda alla liquidazione del Conto speciale di prelievo, essi potranno, in attesa di una decisione del Consiglio, sospendere temporaneamente le assegnazioni, gli annullamenti e ogni altra operazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implichera' automaticamente quella di liquidare anche il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo.
  • b)La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo implichera' la cessazione di tutte le assegnazioni ed annullamenti e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, nonche' la cessazione delle attivita' del Fondo relative al Conto speciale di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; e tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente Accordo verranno a cessare, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'articolo XVIII, comma c), dall'articolo XXVI, dall'articolo XXVII, comma d), dall'articolo XXX e dall'allegato H, cosi' come quelli che risulteranno da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'articolo XXX, fatta riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato H, dell'articolo XXXII e dell'allegato I.
  • c)In caso di liquidazione del Conto speciale di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo sara' obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante dovra' versare al Fondo un ammontare uguale alla assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo e ogni altro ammontare maturato per effetto della partecipazione al Conto speciale di prelievo.
  • d)La liquidazione del Conto speciale di prelievo sara' effettuata secondo le modalita' previste dall'allegato I.

[111]ARTICOLO XXXII.

[112]SPIEGAZIONE DEI TERMINI RELATIVI AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[113]Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo relative ai diritti speciali di prelievo, il Fondo ed i suoi membri dovranno attenersi a quanto segue:

  • a)Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, deve intendersi l'ammontare totale dei diritti speciali di prelievo assegnati ad un partecipante, meno quella parte di diritti stessi che siano stati annullati ai sensi dell'articolo XXIV, sezione 2, comma a).
  • b)Per valuta convertibile di fatto deve intendersi:
  • 1)la valuta di un partecipante per la quale vi sia una procedura per la conversione delle disponibilita' ottenute a seguito di transazioni concernenti diritti speciali di prelievo, in ciascuna altra valuta per la quale vi sia analoga procedura, ai tassi di cambio stabiliti dall'articolo XXV, sezione 8. Quest'ultima deve essere la valuta di un partecipante - che abbia accettato gli obblighi di cui all'articolo VIII, sezione 2, 3 e 4, oppure - che, per il regolamento delle transazioni internazionali, di fatto acquisti o venda liberamente oro entro i limiti stabiliti dal Fondo all'articolo IV, sezione 2; oppure
  • 2)una valuta convertibile in una delle valute indicate al paragrafo 1) di cui sopra, ai tassi di cambio stabiliti a norma dell'articolo XXV, sezione 8.
  • c)Per posizione di riserva nel Fondo di un partecipante deve intendersi la somma degli acquisti che esso potrebbe effettuare sulla "quota oro" nonche' l'ammontare di ogni posizione debitoria del Fondo prontamente rimborsabile al partecipante in base ad in accordo di prestito.

[114]L

[115]DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIACQUISTO DA PARTE DI UN PAESE MEMBRO DELLA PROPRIA VALUTA DETENUTA DAL FONDO

[116]1. - Il paragrafo 1 e' modificato come segue: "1. - Nello stabilire i limiti entro i quali il riacquisto dal Fondo della valuta di un paese membro, ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b), debba essere effettuato facendo ricorso a valute convertibili ed a ogni altro tipo di riserve monetarie, si applichera' la seguente regola subordinatamente al successivo paragrafo 2):

  • a)Se le riserve monetarie del paese membro non sono aumentate durante l'anno, l'importo pagabile al Fondo verra' distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle relative disponibilita' del paese membro a fine anno.
  • b)Se le riserve monetarie del paese membro sono aumentate durante l'anno, una parte dell'importo pagabile al Fondo, pari alla meta' dell'aumento, meno la meta' di qualunque riduzione verificatasi nel corso dell'anno degli averi del Fondo nella valuta del paese membro, sara' distribuita fra quei tipi di riserve che sono aumentate, in proporzione all'ammontare in cui ciascuna di esse e' aumentata. Il resto dell'importo pagabile al Fondo verra' distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle residue disponibilita' del paese membro.
  • c)Se dopo i riacquisti resi necessari ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b) si dovesse superare uno qualunque dei limiti specificati dall'articolo V, sezione 7, c) capoversi 1) o 2) il Fondo richiedera' ai paesi membri di effettuare riacquisti proporzionali tali che detti limiti non vengano superati.
  • d)Se dopo tutti i riacquisti resi necessari ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b) si dovesse superare il limite specificato dall'articolo V, sezione 7), c) capoverso 3), l'ammontare superiore al limite sara' pagato in valute convertibili secondo quanto stabilito dal Fondo senza che tale limite venga superato.
  • e)Se un riacquisto reso necessario ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b), dovesse superare il limite specificato dall'articolo V, sezione 7, c) capoverso 4), l'ammontare superiore al limite sara' riacquistato alla fine del successivo anno finanziario o di quelli seguenti sicche' l'insieme dei riacquisti resi necessari dall'articolo V, sezione 7, b), non superi, nel corso di qualunque anno, il limite indicato dall'articolo V, sezione 7, c) capoverso 4)".

[117]2. - Il paragrafo 2 e' modificato come segue: "2. - a) Il Fondo non acquistera' valute di paesi non membri, ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b) e c).

  • b)Qualunque somma pagabile nelle valute di paesi non membri ai sensi del paragrafo 1, comma a) o b) di cui sopra, sara' pagata in valute convertibili dei paesi membri secondo quanto stabilito dal Fondo".

[118]3. - I paragrafi 5 e 6 qui di seguito verranno aggiunti all'allegato B: "5. - Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse nel corso di ogni anno ai sensi dell'articolo V, sezione 7, b) e c), il Fondo potra' decidere a sua discrezione, su richiesta di un paese membro, che le detrazioni siano effettuate, per gli impegni in essere, a seguito di transazioni fra i paesi membri, in base ad una facilitazione reciproca, in virtu' della quale un paese membro e' disposto a scambiare su richiesta la propria valuta contro la valuta dell'altro paese membro fino a concorrenza di un certo massimo ed entro termini che stabiliscono che ogni transazione sia rimborsata entro un termine prescritto non superiore ai nove mesi". "6. - Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse ai fini dell'articolo V, sezione 7, b) e c), verra' applicato l'articolo XIX, e); tuttavia, si applichera' la seguente disposizione alla fine dell'anno qualora essa sia stata in vigore all'inizio dell'anno". "Le riserve monetarie del paese membro saranno calcolate deducendo dalle sue disponibilita' centrali i suoi debiti in valuta verso Tesorerie, Banche centrali, Fondi di stabilizzazione o Enti finanziari similari di altri paesi membri o non membri specificati al comma d) di cui sopra, unitamente alle partite debitorie della stessa natura verso altre istituzioni ufficiali e altre banche situate nei territori di paesi membri o non membri specificati al comma d) di cui sopra. A queste disponibilita' nette saranno aggiunte le somme considerate depositi ufficiali di altre istituzioni ufficiali e banche ai sensi del comma c) di cui sopra".

[119]M

[120]Gli allegati che seguono verranno aggiunti dopo l'allegato E:

[121]ALLEGATO F.

[122]Designazione. Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione saranno le seguenti:

  • a)I partecipanti suscettibili di essere designati in virtu' dell'articolo XXV, sezione 5, a) capoverso 1) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo alla uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilita' in diritti speciali di prelievo in eccedenza alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilita' ufficiali in oro e in valute.
  • b)La formula di applicazione della disposizione del comma a) di cui sopra sara' tale che i partecipanti suscettibili di designazione saranno designati:
  • 1)proporzionalmente alle loro disponibilita' ufficiali in oro e in valute allorche' i rapporti menzionati al comma a) di cui sopra saranno uguali; e
  • 2)in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati al comma a) di cui sopra.

[123]ALLEGATO G.

[124]Ricostituzione.

[125]1. - Durante il primo periodo di base, le regole della ricostituzione saranno le seguenti:

  • a)1) Ogni partecipante utilizzera' e ricostituira' le sue disponibilita' in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo, la media dell'ammontare totale delle sue disponibilita' giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al 30 per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera dei diritti speciali di prelievo durante tale periodo;
  • 2)due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo effettuera' dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, ed eventualmente per quale ammontare, il partecipante abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo fra la data in cui il calcolo e' effettuato e la fine del periodo quinquennale al fine di adempiere a quanto previsto dal comma a) 1) di cui sopra. Il Fondo fissera' norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli cosi' come il momento nel quale dovra' avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell'articolo XXV, sezione 5, a) capoverso 2) per aiutarli a rispettare la disposizione del capoverso 1) di cui sopra;
  • 3)il Fondo dara' espressa notifica ad un partecipante allorche' i calcoli di cui al comma a) 2) di cui sopra indicheranno che e' poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione del comma a) 1) di cui sopra, a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi del comma a) 2) di cui sopra;
  • 4)il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, sara' tenuto a procurarseli, e avra' il diritto di farlo, a sua scelta contro oro o valuta accettabile dal Fondo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale. Se per questa via non sara' possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso sara' tenuto a procurarseli, ed avra' il diritto di farlo, in cambio di valuta convertibile di fatto, da un partecipante indicato dal Fondo;
  • b)i partecipanti dovranno inoltre tenere nel debito conto l'opportunita' di raggiungere, nel corso del tempo, un rapporto equilibrato fra le loro disponibilita' in diritti speciali di prelievo e le loro disponibilita' in oro, valute e posizioni di riserva nel Fondo.

[126]2. - Allorche' un partecipante non rispettera' le regole della ricostituzione, il Fondo stabilira' se le circostanze giustifichino o no la sospensione prevista dall'articolo XXIX, sezione 2, b).

[127]ALLEGATO H.

[128]Cessazione della partecipazione.

[129]1. - Se dalla compensazione prevista dall'articolo XXX, sezione 2, comma b) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessuno accordo relativo al regolamento dei conti fra il Fondo ed il partecipante uscente sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data della cessazione, il Fondo riacquistera' la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data della cessazione. Il Fondo riacquistera' tale rimanenza a sua scelta a) sia corrispondendo al partecipante uscente gli ammontari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXX, sezione 5 oppure b) sia autorizzando il partecipante uscente ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria valuta o una valuta convertibile di fatto da un partecipante designato dal Fondo, o del Conto generale o di qualunque altro possessore.

[130]2. - Se dalla compensazione prevista all'articolo XXX, sezione 2, b), risulta un obbligo in favore, del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti sia intervenuto nei sei mesi successivi, il partecipante uscente adempira' a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data della cessazione o entro quel termine maggiore che puo' essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempira' a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, a) sia versando al Fondo valuta convertibile di fatto o oro, a sua scelta, b) sia ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXX, sezione 6, dal Conto generale o in accordo con un partecipante indicato dal Fondo o da qualunque altro detentore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammontari dovuti.

[131]3. - I versamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sopra esposti verranno a scadenza sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.

[132]4. - Nel caso in cui il Conto speciale di prelievo venga posto in liquidazione, ai sensi dell'articolo XXXI, nei sei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti fra il Fondo ed il Governo interessato si effettuera' conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo XXXI e nell'allegato I.

[133]ALLEGATO I.

[134]Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo.

[135]1. - Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti salderanno le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in piu' lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta convertibile di fatto e nelle valute dei partecipanti detentori di diritti speciali di prelievo che debbano essere riacquistati al momento di uno dai detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati secondo cio' che stabilira' il Fondo. Il primo versamento semestrale verra' effettuato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo.

[136]2. - Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga decisa meno di sei mesi dopo la' data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo, la liquidazione del Conto speciale di prelievo sara' sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale saranno distribuiti secondo le seguenti modalita': Una volta effettuata la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a) dell'allegato E, il Fondo ripartira' i diritti speciali di prelievo tenuti nel Conto generale, fra tutti i paesi membri aventi titoli di partecipanti, proporzionalmente all'ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo che si sara' proceduto alla ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a). Per determinare l'ammontare dovuto ad ogni paese membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilita' in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, c) dell'allegato E, il Fondo detrarra' i diritti speciali di prelievo che saranno stati ripartiti in applicazione alla presente regola.

[137]3. - Il Fondo utilizzera' gli ammontari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 sopra esposto per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalita' e nell'ordine seguente:

  • a)i diritti speciali di prelievo detenuti dai governi la cui partecipazione sia cessata piu' di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo, saranno riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell'articolo XXX dell'allegato H;
  • b)i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti verranno riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti ed il loro riacquisto o si effettuera' proporzionalmente all'ammontare posseduto da ogni detentore;
  • c)il Fondo stabilira' la proporzione dei diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alle rispettive assegnazioni cumulative nette. Il Fondo riacquistera' dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione e' maggiore fino a che questa proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquistera' allora i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia condotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continuera' fino ad esaurimento del fondo disponibile per i riacquisti.

[138]4. - Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra, sara' compensata da qualunque somma della quale esso sia debitore ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.

[139]5. - Durante la liquidazione, il Fondo corrispondera' un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore, ed ogni partecipante versera' delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta dei diritti speciali di prelievo, ridotta di qualunque pagamento sia stato effettuato ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. I tassi dell'interesse e delle provvigioni e le scadenze corrispondenti verranno fissati dal Fondo. L'interesse e le provvigioni dovranno essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente a coprire le provvigioni delle quali e' debitore, effettuera' il pagamento in oro o in una valuta specificata dal Fondo. Nella misura in cui saranno necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione, non saranno utilizzati per il pagamento dell'interesse, ma saranno trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.

[140]6. - Finche' non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi dei paragrafi 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non riceveranno nessuna delle somme che sarebbero loro dovute ai sensi del paragrafo 2 o 5 di cui sopra.

[141]7. - Se, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa netta, i partecipanti in possesso di una proporzione minore acquisteranno da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, in modo da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilita' in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrispondera' al Fondo, nella propria valuta, una somma uguale a quella per la quale e' debitore. Il Fondo ripartira' fra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui in proporzione all'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno, e questi diritti di prelievo saranno annullati. Il Fondo chiudera' allora la contabilita' del Conto speciale di prelievo e cesseranno tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche la amministrazione del Conto speciale di prelievo.

[142]8. - Il partecipante la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente allegato, si rendera' garante del fatto che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per acquisto di beni o per pagamento di somme dovute a esso stesso o a residenti nei suoi territori. Ogni partecipante cosi' vincolato accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente allegato ed il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

[143]ALLEGATO N. 2.

[144]Risoluzione n. 23-5.

[145]Considerato che i Direttori esecutivi hanno completato il loro lavoro a riguardo della istituzione, nel Fondo monetario internazionale, di una nuova facilitazione basata su diritti speciali di prelievo al fine di corrispondere al bisogno, se e quando esso si presenti, di un supplemento agli strumenti di riserva esistenti, ed a riguardo di certi miglioramenti alle attuali regole e procedure del Fondo, secondo quanto disposto con la Risoluzione n. 22-8 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale in occasione della sua ventiduesima Riunione annuale a Rio de Janeiro; e Considerato che i Direttori esecutivi hanno preparato un Rapporto che espone proposte per modifiche all'accordo (Statuto) del Fondo monetario internazionale al fine di istituire la nuova facilitazione per effettuare certe modifiche nelle attuali regole e procedure del Fondo; e Considerato che il Presidente del Consiglio dei governatori ha chiesto al Segretario del Fondo di presentare le proposte dei Direttori esecutivi al Consiglio dei governatori; e Considerato che il Rapporto dei Direttori esecutivi che espone le loro proposte e' stato sottoposto al Consiglio dei governatori dal Segretario del Fondo; e Considerato che i Direttori esecutivi hanno chiesto al Consiglio dei governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunirsi, ai sensi della Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo; Pertanto, il Comitato dei governatori, preso nota del suddetto rapporto dei Direttori esecutivi, risolve quanto segue:

  • 1)E' approvato il proposto Emendamento degli articoli dello Statuto del FMI, come esposto nell'allegato alla presente risoluzione.
  • 2)Il Segretario del Fondo viene istruito di chiedere, mediante lettera o telegramma, a tutti i membri del Fondo se accettano, in conformita' alle norme di cui all'articolo XVII, il proposto Emendamento degli articoli dello Statuto come esposto nell'allegato alla presente risoluzione.
  • 3)La lettera circolare o il telegramma da inviarsi a tutti i membri ai sensi del n. 2 di cui sopra dovra' specificare che il proposto emendamento degli articoli dello Statuto esposto nell'allegato alla presente risoluzione entrera' in vigore per i membri alla data in cui il Fondo certifichi, mediante comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti di tutti i membri, rappresentanti i quattro quinti del potere di voto totale, hanno accettato le modifiche.

[146]ALLEGATO N. 3.

[147]Fondo monetario internazionale EBD/68/84

[148]3 giugno 1968 Ai: Membri del Comitato esecutivo Da: Segretario ad interim

[149]OGGETTO: Proposto emendamento degli articoli dell'Accordo (Statuto del FMI) - Risultati della votazione sulla risoluzione del Consiglio dei governatori.

[150]In obbedienza alla decisione del Comitato esecutivo n. 2493-(68/74), del 16 aprile 1968, il Segretario ad interim ha provveduto al conteggio dei voti espressi dai Governatori sulla risoluzione sottoposta, per via postale il 17 aprile 1968, al Consiglio dei governatori stesso e riguardante il proposto emendamento degli articoli dell'Accordo (Statuto del FMI) tendente ad istituire una nuova facilitazione basata su diritti speciali di prelievo nel Fondo nonche' tendente ad introdurre alcuni mutamenti delle attuali regole e procedure del Fondo. La votazione e' stata completata. Sono stati validamente espressi voti per un totale di 216.155 da parte di 84 membri, in favore della risoluzione. I voti di ciascun membro sono indicati nella tabella annessa. Ai sensi della Sezione 13 dei Regolamenti, sono richiesti per il quorum le risposte di una maggioranza semplice dei Governatori (54) esercitanti i due terzi (158.823) del potere totale di voto (238.235). L'articolo XII, Sezione 5 (d) dispone che, sempreche' non sia specificamente altrimenti deciso, tutte le decisioni del Fondo dovranno essere prese dalla maggioranza semplice dei voti espressi. Queste prescrizioni sono state rispettate e, di conseguenza la Risoluzione e' adottata dal Consiglio dei governatori con effetto dal 31 maggio 1968 La Risoluzione verra' designata con il n. 23-5. Le manifestazioni di voto e tutta la corrispondenza relativa al voto stesso sono disponibili per il controllo presso l'ufficio del Segretario. Il presente rapporto verra' posto all'ordine del giorno con documento EBM/68/94 del 3 giugno 1968 per la approvazione dei Direttori esecutivi, dopo la quale tutti i membri riceveranno notifica dell'adozione della Risoluzione, ai sensi delle procedure esposte nella parte III del Rapporto dei Direttori esecutivi.

[151]Afghanistan........................... 540 Argentina........................... 3.750 Australia........................... 5.250 Austria............................ 2.000 Belgium............................ 4.470 Bolivia............................. 540 Brazil............................. 3.750 Burma.............................. 630 Canada............................. 7.650 Ceylon............................. 1.030 Chile............................. 1.500 China............................. 5.750 Colombia............................ 1.500 Congo Dem Rep. of........................ 820 Costa Rica............................ 500 Cyprus.............................. 400 Denmark............................ 1.880 Dominican Republic........................ 542 Ecuador............................. 500 El Salvador........................... 500 Ethiopia............................. 440 Finland............................ 1.500 Germany............................ 12.250 Ghana.............................. 940 Greece............................. 1.250 Guatemala............................ 500 Guyana.............................. 400 Haiti.............................. 400 Honduras............................. 440 Iceland............................. 400 India............................. 7.750 Indonesia........................... 2.320 Iran.............................. 1.500 Iraq.............................. 1.050 Ireland............................ 1.050 Israel............................. 1.150 Italy............................. 6.500 Jamaica............................. 550 Japan............................. 7.500 Jordan.............................. 410 Kenya.............................. 570 Korea.............................. 750 Kuwait.............................. 750 Laos............................... 325 Lebanon............................. 340 Liberia............................. 450 Libia.............................. 440 Luxembourg............................ 416 Malawi.............................. 362 Malaysia............................ 1.400 Mexico............................. 2.950 Morocco............................ 1.078 Nepal.............................. 350 Netherlands.......................... 5.450 New Zealand.......................... 1.820 Nicaragua............................ 440 Nigeria............................ 1.250 Norway............................. 1.750 Pakistan............................ 2.130 Panama.............................. 362 Paraguay............................. 400 Peru.............................. 1.100 Philippines.......................... 1.350 Portugal............................ 1.000 Rwanda.............................. 400 Sierra Leone........................... 400 Singapore............................ 550 Somalia............................. 400 Spain............................. 2.750 Sudan.............................. 820 Sweden............................. 2.500 Tanzania............................. 570 Thailand............................ 1.200 Trinidad e Tobago........................ 690 Turkey............................. 1.330 Uganda.............................. 570 United Arab Rep........................ 1.750 United Kingdom........................ 24.650 United States......................... 51.850 Uruguay............................. 800 Venezuela........................... 2.750 Viet-Nam............................. 640 Yugoslavia........................... 1.750 Zambia.............................. 750 ------- Totale voti a favore...... 216.155

  • 1)Voti non espressi......................................... 19.128 2) Astensioni registrate..................................... 2.952 ------- 22.080 ------- 216.155 22.080 ------- Totale voti espressi...... 238.235
  • 1)Algeria, Burundi, Cameroon, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey, France, Gabon, The Gambia, Guinea, Ivory Coast, Malagasy Republic, Mauritania, Niger, Saudi Arabia, Senegal, Tunisia, Upper Volta. I voti in favore del Mali e della Repubblica Araba Siriana non si sono potuti conteggiare per ragioni tecniche;
  • 2)Central Africa Republic, South Africa, Togo.

[152]ALLEGATO N. 4.

[153]3 giugno 1968 Da: Fondo monetario internazionale At: Ministro tesoro Roma

[154]1. - Con riferimento alla mia lettera del 17 aprile 1968 ho l'onore di informarLa che il Consiglio dei governatori ha approvato il "proposto emendamento agi; articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale predisposto in base alla risoluzione del Consiglio dei governatori n. 22-8" mediante l'adozione della risoluzione allegata sub A) al rapporto dei Direttori esecutivi per il Consiglio dei governatori intitolato "istituzione di una agevolazione basata su diritti speciali di prelievo nel Fondo monetario internazionale, modifiche delle norme e procedure del Fondo" comunicatoLe con la predetta lettera. La risoluzione adottata sara' denominata Risoluzione n. 23-5.

[155]2. - Ai sensi dell'articolo XVII dello Statuto del FMI e della risoluzione n. 23-5, ho ricevuto istruzioni di chiedere se, come membro del Fondo, il Suo Governo accetta il proposto emendamento comunicatogli nel rapporto sopra citato.

[156]3. - Ai sensi dell'articolo XVII e della risoluzione n. 23-5 il proposto emendamento entrera' in vigore per tutti i membri alla data in cui il Fondo certifichera' mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri che i tre quinti dei membri rappresentanti i quattro quinti del potere di voto totale hanno accettato il proposto emendamento nel modo richiesto da detto articolo. Per Sua informazione tale procedura e' esposta in dettaglio nella parte III del rapporto dei Direttori esecutivi sul proposto emendamento allegato alla mia lettera del 17 aprile.

[157]HEBBARD - Segretario FMI

[158]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[159]Il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 2 ottobre 1969

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