Le somme corrisposte dal Governo cecoslovacco a norma dell'articolo 3 dell'accordo ed il controvalore dei titoli azionari, ivi compresi i dividendi di cui all'allegato B dell'accordo stesso, saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati all'articolo 3, l'ammontare eccedente verra' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Testo vigente dal 24 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-24;452~art4 · fonte su Normattiva