1. Il Governo italiano si impegna a cedere alla Commissione gratuitamente il libero uso delle aree di terreno sulle quali si trovano i cimiteri di guerra 1939-45 del Commonwealth, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree di terreno rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano assicurera' altresi' gratuitamente alla Commissione concessioni analoghe per le tombe di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate nei cimiteri italiani dello Stato o dei Comuni. 2. Le tombe di guerra isolate del Commonwealth 1939-45 come pure quelle in cimiteri che non si intende conservare permanentemente saranno trasferite nei cimiteri destinati ad avere carattere permanente. 3. Il Governo italiano dara' istruzioni alle competenti Autorita' italiane di concedere i permessi necessari per l'esumazione ed il trasporto delle salme da essere trasferite.
Testo vigente dal 20 aprile 1955
