1. Per quanto riguarda i cimiteri di guerra del 1939-45 del Commonwealth il Governo italiano riconosce il diritto alla Commissione di assicurare e di provvedere, a proprie spese, alla sistemazione, costruzione, mantenimento e piantagioni nonche' al controllo dei cimiteri stessi. 2. La Commissione e' conseguentemente autorizzata a recintare i cimiteri di guerra dei 1939-45 del Commonwealth, a sistemarli, a costruirli secondo criteri da essa prescelti e ad erigervi monumenti funerari o altre costruzioni, a fare piantagioni, a stabilire, con l'approvazione delle competenti Autorita' italiane, regolamenti circa le visite ai cimiteri stessi ed a scegliere le persone che prendano cura di essi. Tali persone potranno essere cittadini del Commonwealth. 3. La Commissione e' inoltre autorizzata a provvedere alla sistemazione delle tombe di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate in cimiteri appartenenti allo stato italiano che contengano oltre a tombe dei militari delle altre Forze armate alleate anche sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth. 4. La Commissione decidera', d'accordo con le competenti Autorita' italiane, sulle questioni relative alla sistemazione delle sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate nei cimiteri comunali.

Testo vigente dal 20 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art4 · fonte del testo