1. L'esumazione delle salme dai cimiteri e dalle tombe di guerra del Commonwealth, per trasportarle (siano esse allo stato esistente o dopo cremazione) in qualunque parte dei Paesi del Commonwealth, non sara' autorizzata, tale esumazione essendo contraria alla esplicita politica dei Governi interessati e il Governo italiano si impegna a dare istruzioni alle competenti Autorita' italiane di rifiutare tutte le domande intese ad ottenere un permesso per effettuare tali esumazioni o rimozioni di salme. 2. Le esumazioni di tali salme allo scopo di concentrazione o raggruppamento in territorio italiano verranno autorizzate soltanto se effettuate dalla Commissione o con esplicita autorizzazione di questa.

Testo vigente dal 20 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art6 · fonte del testo