[1]Ogni Governo firmatario dovra' informare per iscritto il Ministero degli Esteri italiano a Roma che la procedura costituzionale richiesta in ogni Paese per l'attuazione del presente accordo e' stata regolarmente eseguita. Allorche' l'insieme delle notifiche necessarie per l'applicazione del presente accordo nonche' dell'accordo tra il Governo della Repubblica Socialista di Romania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord di cui si allega il testo, sara' stato eseguito, i due accordi entreranno simultaneamente in vigore e il Governo italiano informera' ogni Governo firmatario della data di entrata in vigore.

[2]FATTO a Roma il ventitre aprile millenovecentosettantasette in cinque esemplari in lingua francese, uno per ogni firmatario. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;966~accordo-art5 · fonte su Normattiva