Il Governo della Repubblica Ellenica, non essendo creditore della Commissione Europea del Danubio, dichiara di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di essa e dei Governi degli altri tre Paesi membri. Questi accordano una garanzia al Governo della Repubblica Ellenica secondo i termini e le condizioni fissate nella dichiarazione allegata al presente accordo (Allegato A). Questa garanzia non potra', in ogni caso, estendersi oltre l'attivo che sara' suddiviso fra i tre Governi creditori della Commissione Europea del Danubio e sara' proporzionale alle quote-parti di ciascuno di essi.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
