Il Governo della Repubblica Ellenica, non essendo creditore della Commissione Europea del Danubio, dichiara di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di essa e dei Governi degli altri tre Paesi membri. Questi accordano una garanzia al Governo della Repubblica Ellenica secondo i termini e le condizioni fissate nella dichiarazione allegata al presente accordo (Allegato A). Questa garanzia non potra', in ogni caso, estendersi oltre l'attivo che sara' suddiviso fra i tre Governi creditori della Commissione Europea del Danubio e sara' proporzionale alle quote-parti di ciascuno di essi.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;966~accordo-art4 · fonte su Normattiva