Art. 1 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
[1]Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizioni e di televisione.
[2]Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da una parte, e la R.A.I.-Radiotelevisione italiana, - Societa' per azioni, dall'altra; premesso che, con Convenzione approvata col decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono stati concessi alla R.A.I. i servizi di radio-audizione e di televisione circolari in esclusiva, quello di telediffusione su filo e quello, senza esclusiva, di radiofotografia circolare su tutto il territorio nazionale; premesso che nella detta Convenzione e' prevista la estensione della concessione stessa a territori posteriormente affidati all'Amministrazione italiana, quale e' il caso del Territorio di Trieste; considerata la particolare situazione del Territorio di Trieste e riconosciuta l'opportunita' di regolare con un atto aggiuntivo il servizio delle radio-audizioni nel Territorio predetto, anche in relazione alla soppressione dell'Ente Radio Trieste; si conviene e si stipula quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]E' estesa al Territorio di Trieste a datare dal 1 luglio 1955, la Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare stipulata fra, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. in data 20 gennaio 1952, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
