Art. 2 (Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952)
La R.A.I. s'impegna a mantenere o porre in esercizio gli impianti di radiodiffusione previsti nel piano tecnico di cui all'allegato A, entro i termini ivi stabiliti, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore immediatamente denunciati al Commissariato generale. La R.A.I. s'impegna altresi' a provvedere a quegli ulteriori impianti che, d'intesa fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sentito il Commissariato generale, saranno ritenuti necessari, dopo l'attuazione del piano tecnico di cui al precedente capoverso, al fine di assicurare un servizio soddisfacente a tutto il Territorio, ovvero per rispondere a particolari esigenze non previste dalla Convenzione generale. In questo ultimo caso gli oneri relativi non dovranno far carico alla R.A.I. e pertanto particolari accordi saranno presi fra le parti contraenti per la regolamentazione degli oneri stessi.
Testo vigente dal 3 maggio 1956
